Cosa accade se da genitore di un minore ti accorgi di aver agito in giudizio senza autorizzazione del giudice? Niente allarmismo, valutiamo che tipo di attività hai svolto!
Nel nostro ordinamento, gli atti di gestione del patrimonio si distinguono in atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Non vi è norma però che indichi un criterio di riferimento né una ripartizione. Ciò ovviamente ingenera incertezza e confusione.
In tema di amministrazione dei beni dei figli, l’art. 320 c.c. elenca una serie di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (alienazione, costituzione di pegno o ipoteca, accettazione o rinuncia di eredità, accettazione di donazioni ecc.), ma trattasi di un’elencazione aperta, a carattere solo esemplificativo.
Quali attività son dunque libere e quali devono invece essere autorizzate dal giudice tutelare?
Occorre valutare la funzione e comunque la rilevanza economica dell’atto, senza farsi fuorviare dalla sua natura.
Facciamoci guidare dalla giurisprudenza!
La Cass. 10 agosto 1966, n. 2174 ha affermato: “gli atti e i negozi che riguardano la conservazione o il miglioramento del patrimonio del minore ovvero l’uso o la regolamentazione delle rendite sono da considerarsi di ordinaria amministrazione, mentre sono eccedenti l’ordinaria amministrazione gli atti che incidono sul patrimonio con effetti idonei a determinare perdite o diminuzioni ovvero ad alterarne la struttura e la consistenza in modo da poter pregiudicare gli interessi del minore”.
Ancor più precisa, Cass., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7546: “In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche”.
Alla luce di questi criteri, un esempio per tutti: l’atto di vendita dei beni del minore è in genere considerato tipico atto di straordinaria amministrazione; in realtà non la vendita in sé, ma la causa dell’atto di vendita ed il valore economico del bene venduto risultano discriminanti al fine di decidere se rivolgersi o meno al giudice tutelare.
Per quanto attiene l’avvio di azioni giudiziarie, la giurisprudenza di legittimità precisa: “l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria soltanto per promuovere giudizi relativi ad atti di straordinaria amministrazione, che possono cioè arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del minore” (Cass., sez. I, 19 gennaio 2012, n. 743, Conformi: Trib. Pinerolo, 17 marzo 2009; Trib. Nola, sez. II, 22 gennaio 2009, n. 213).
In materia condominiale dunque non necessita di autorizzazione il genitore del minore proprietario dell’immobile che impugni la delibera condominiale adottata in carenza di propria idonea convocazione. Lo scopo perseguito è l’idonea conservazione e gestione del patrimonio del minore, stante il modesto margine di rischio economico insito nell’azione.
Determinante è la valutazione ante litem del bene tutelato ed, anche nel caso in cui l’atto dovesse incidere sul patrimonio del minore, si stimi la sua concreta incidenza economica.
Non resta che un apprezzamento caso per caso!


